Art. 1.

      1. Le prestazioni di controllo del dolore nel travaglio-parto, effettuate tramite ricorso a tecniche avanzate di anestesia locoregionale, sono inserite fra i livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e determinati secondo le procedure vigenti.